Puoi consultare i nostri servizi nella sezione TIPOLOGIE DI RICORSO MULTA del menu principale.
Pagare una multa corrisponde ad ammettere la propria colpevolezza e ad accettare che ti vengano tolti dei punti dalla patente. Quando avrai esaurito tutti i punti, la patente ti verrà ritirata e per riottenerla dovrai rifare l’esame di teoria e di guida sostenendo tutti i costi che ne derivano. Inoltre, per certe tipologie di infrazioni, se la stessa infrazione viene commessa due volte nel biennio è prevista la sospensione della patente. Pagare una multa è anche più costoso che fare ricorso perché il costo per l’impugnazione è una frazione della multa stessa. Anche nel caso estremo in cui vengano rigettati sia il ricorso al Prefetto che al Giudice di Pace sarà passato mediamente un anno dal momento in cui si è iniziato il processo di impugnazione e quindi pagherai la multa dopo circa un anno invece di pagarla subito.
Clicca su INVIA LA TUA MULTA inserisci i dati della tua multa e carica le foto fronte e retro dei documenti richiesti. Ti verrà calcolato il costo del nostro servizio come una percentuale della multa. Dopodiché crea un account se non ne hai già uno. Il giorno stesso riceverai un’analisi gratuita della fattibilità del tuo ricorso. Infine, dopo aver ricevuto via email la conferma di fattibilità, efettua il pagamento se desideri procedere con il tuo ricorso. Dopo aver effettuato l’acquisto del tuo ricorso, riceverai una email con la ricevuta di pagamento e il numero della tua pratica. Nell’arco di 3-5 giorni lavorativi riceverai una email per confermarti che il ricorso è pronto e che lo puoi scaricare in formato pdf dal tuo account. Nella email sono anche contenute le istruzioni per la corretta spedizione del ricorso. Ricordati sempre di firmare il ricorso prima di spedirlo.
Hai 60 giorni di tempo dalla data della notifica per presentare ricorso al Prefetto e 30 giorni dalla notifica per il Giudice di Pace. Noi consigliamo sempre di presentare prima il ricorso al Prefetto.
Per spedire correttamente il ricorso dovrai seguire attentamente le istruzioni che riceverai via email insieme al ricorso. Dovrai stampare il ricorso in duplice copia, una da spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e una da conservare insieme alle ricevute della raccomandata. Dovrai apporre una firma leggibile in calce al ricorso e siglarne ogni singola pagina. Senza la firma il ricorso verrà respinto.
Il ricorso puoi spedirlo tramite posta oppure consegnarlo a mano al corpo di polizia che ha emesso la multa. Nel caso decidessi di consegnarlo a mano, l’ufficio protocollo del comando di polizia ti rilascerà una ricevuta. Dovrai conservare le ricevute e copia del ricorso per 6 anni.
Certamente. Vista l’equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, il ricorso può essere presentato al Prefetto utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l’inammissibilità del ricorso stesso:
No! Il pagamento della multa corrisponde ad un’ammissione di colpa. Se hai già pagato la multa non si può più fare ricorso.
Sì! Il ricorso verrà presentato a nome del legale rappresentante dell’azienda. Sarà cura del cliente fornirci i dati corretti del legale rappresentante dell’azienda. Decliniamo ogni responsabilità dalle conseguenze derivanti da eventuali omissioni e/o errate indicazioni dei dati del legale rappresentante forniti dal cliente.
Contattaci e verificheremo se sono stati rispettati i termini di legge. In caso contrario, possiamo prepararti il ricorso.
Puoi contestare tutte le multe relative a violazioni al Codice della Strada.
La multa raddoppia ogni volta che il Prefetto rigetta un ricorso. Se perdi il ricorso da noi preparato per il Prefetto, avrai diritto ad un ricorso gratuito da presentare al Giudice di Pace. Questo significa che noi prepareremo gratuitamente l’atto di ricorso per il Giudice di Pace, ma rimarrà a tuo carico il costo del “Contributo Unificato” di 43.00€ e le spese postali. Ricordati che avrai solo 30 giorni di tempo dalla notifica del rigetto per presentare il nuovo ricorso. Appena ricevi la notifica di rigetto, comunicacelo via e-mail il più velocemente possibile. Nel ricorso per il Giudice di Pace, oltre a ribadire le motivazioni del ricorso originario, chiederemo anche di riportare la multa al minimo edittale. Pur avendo un’elevata percentuale di vittorie nei ricorsi da noi preparati, non possiamo garantire l’esito positivo di ogni ricorso. Il risultato di un ricorso dipende da molteplici variabili al di fuori del nostro controllo, pertanto non possiamo assumerci alcuna responsabilità degli esiti processuali.
No, l’indicazione manuale del vigile, secondo il C.d.S., prevale su quella del segnale fisso, quindi il tuo
comportamento era perfettamente in regola.
Sì! I segnali devono essere perfettamente visibili e l’ente proprietario deve provvedere affinché siano sempre avvistabili. Nel tuo caso se il segnale era interamente coperto, e per di più vi erano altre macchine in sosta (che confermano la tua ipotesi), non hai colpa e il tuo comportamento non può essere sanzionato.
Sì, poiché il fischio è avvenuto alle tue spalle e non eri in grado di individuare se il segnale fosse diretto a te.
Se il clacson è stato usato in una situazione di pericolo imminente, puoi opporti spiegando la situazione in cui ti trovavi. In tale caso l’uso del clacson è legittimo per evitare un pericolo grave all’incolumità altrui.
Trattandosi di un’unica azione con cui è stata commessa la doppia infrazione questa si considera unica. Devi pagare solo la sanzione maggiore. Ma per far valere questo diritto è necessario presentare il ricorso contro le due multe contestate.
No, se non risulta adeguatamente motivata la mancata contestazione immediata della sanzione. In effetti, la bassa velocità consentiva la possibilità per l’agente di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza.
Sì, perché l’art. 43 del C.d.S. prevede che gli operatori di polizia e i loro mezzi “siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, anche con appositi capi di vestiario”. Se non si rispetta quest’obbligo, si viola l’obbligo di trasparenza dell’attività della Pubblica amministrazione oltre che il dovere di prevenire, piuttosto che reprimere, comportamenti contrari alla legge.
No, perché non solo è necessario indicare il tipo di strumento adoperato nel caso specifico, ma occorre anche indicare l’omologazione, l’efficienza e la funzionalità prima dell’uso, l’affidabilità dello strumento, il certificato di taratura, ecc.
Il verbale della multa che hai pagato conteneva anche la richiesta di comunicare chi era alla guida al momento dell’infrazione contestata. L’obbligo del proprietario prescinde totalmente da quello di aver pagato la multa e nasce dal dovere di collaborazione con la Pubblica amministrazione.
Sì: è un caso di divergenza tra strumento adoperato dalla polizia stradale e velocità effettiva. In tal caso, opponendosi alla sanzione bisogna chiedere una perizia, assumendo la mancanza o l’irregolarità della taratura dello strumento utilizzato dalla pattuglia degli agenti accertatori. Un
esempio è dato da una perizia del Tribunale di Lodi (sentenza n. 363/2000), che ha evidenziato uno scarto di velocità di ben 18 km/h: la velocità accertata dalla polizia stradale era di 88 km/h, quella effettiva di 70 km orari, con notevole percentuale di differenza (oltre il 15%)! Il perito contestava il metodo di taratura seguito dal Ministero, per quel determinato strumento.
Sì, perché il fatto che il veicolo sia stato trovato in una zona in cui vige il divieto di accesso in determinate ore, non fa presumere che l’accesso sia avvenuto in orario di divieto.
Se il documento costituisce effettivamente una fotocopia dell’originale e tale fotocopia appare evidente (e non tende a dissimulare un permesso inesistente), non vi è falsità.
No, e si può fare opposizione. Devi però dimostrare che c’è stata una visita al pronto soccorso, o che la persona doveva essere ricoverata urgentemente, o che il ricovero era programmato per quel giorno.
In effetti siamo di fronte a una delle norme che consentirebbe una multa per ogni accesso. Però se si è in grado di dimostrare che l’accesso era finalizzato a un’unica attività (ad esempio raggiungimento di vari fornitori lungo un percorso tortuoso imposto dalla segnaletica) si può chiedere l’applicazione della continuazione della contravvenzione e far valere le diverse infrazioni come una sola, chiedendo, di conseguenza, di pagare una sanzione aumentata di tre volte (ex art. 198 n. 1 C.d.S.).
Anche se la rimozione è legittima puoi esimerti dal pagare la multa invocando, ex art. 4 legge 689/81, il caso fortuito.
Sempre che i lavori non siano stati segnalati opportunatamente prima che tu partissi.
In questo caso si può invocare la sanzione unica in quanto con una sola azione od omissione sono state realizzate diverse infrazioni dello stesso tipo ex art. 198/1 del C.d.S.
No! Si tratta di un’esigenza connessa alla distanza del parcometro.
No. Se non vi erano divieti (anche temporanei con segnali mobili), nessuna sanzione è possibile. A meno che l’auto sostasse in prossimità di un incrocio o di una curva.
No. I disabili possono parcheggiare in tutti gli spazi a loro riservati in maniera esclusiva, ma anche in tutti gli altri.
È sufficiente che subiscano il relativo tagliando, valido su tutto il territorio nazionale.
No, la Cassazione lo ha ribadito in più occasioni (Cass. 551/09).
No, e può essere impugnato. La qualifica di agente del traffico deve risultare dal verbale. Ove manchi, il procedimento che ha portato alla notifica della multa deve ritenersi incompleto, e viene meno una condizione essenziale per l’applicazione della sanzione (art. 200 del C.d.S.).
Indossare la divisa non è considerato un requisito necessario per poter emettere la multa. Lo diventa però se l’agente non si è fatto riconoscere mediante altri segni distintivi. L’obbligo di rendere palese la propria qualità (art. 12 n. 3 del C.d.S.) può rendere inefficace la sanzione.
Sì, l’agente verbalizzante deve precisare il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta assegnataria dell’appalto o del servizio nel luogo della contestata infrazione, o gli estremi dell’attribuzione della qualifica di ausiliario da parte del sindaco.
Sì, perché gli ausiliari non hanno il potere di emettere tali multe, se lo spazio non è funzionale alla sosta a pagamento (Cass. 2551/09).
Sì, gli ausiliari non possono fare multe relative al transito sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, ma tale tipo di multa richiede la contestazione immediata. E gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! Queste multe possono essere fatte solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico.
No, il fermo deve essere notificato per lo meno a uno dei genitori esercenti la patria potestà.
No. La notifica è irregolare in quanto l’attestato di convivenza fatto dal notificatore non corrisponde a verità. Ma chi fa il ricorso e afferma l’inesistenza di tale convivenza, deve provarlo assumendo che il parente (la prova può essere un certificato anagrafico storico) non risiedeva con il sanzionato, ed era solo occasionalmente nell’abitazione.
No. Se dopo l’avviso di giacenza, le Poste non hanno comunicato un altro avviso, questa volta con raccomandata A/R, la notifica non si realizza. La Corte Costituzionale (sentenza n. 346/98) ha infatti detto che non è sufficiente il solo avviso di giacenza, ma occorre un ulteriore avviso tramite lettera raccomandata della giacenza stessa. Solo in seguito a questo la notifica viene effettuata.
Ti puoi opporre alla multa portando come prova l’atto di vendita.
Sì, perché la motivazione del verbale deve essere sufficiente per individuare la causa della mancanza della contestazione immediata.
Sì. Il verbale è sbagliato perché nessuna norma consente la contestazione di due fatti diversi per la stessa norma.
Chiedere di farsi assistere da un difensore prima di eseguire l’alcoltest o subito dopo.
Se non si stava guidando il veicolo, ma l’accertamento è fatto con l’auto in sosta, chiedere di poter mettere a verbale questa circostanza, insieme a tutti gli elementi che possono escludere di aver guidato in stato di ebbrezza (ad esempio che il veicolo aveva il motore e i fari spenti, che in auto vi erano altre persone, eccetera);
Se quando viene fatto l’alcoltest la temperatura esterna è sotto zero o fa un caldo tropicale, chiedere agli agenti di esibire il manuale d’uso dell’apparecchio o farselo dare successivamente. Molti etilometri funzionano solo da 0°C a 40°C;
Verificate sempre che le batterie dell’alcoltest siano state cambiate periodicamente, come indicato nel manuale d’uso dell’apparecchio che gli agenti devono avere sempre con sé;
Per evitare la confisca del mezzo, se l’auto è intestata a voi, ma guidata da un’altra persona al momento della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, premuratevi di dimostrare anche che l’intestazione non è meramente fittizia. Questo servirà a dimostrare la vostra assoluta buona fede e di conseguenza la vostra estraneità al reato, evitando la confisca del mezzo;
Se avete malattie respiratorie che non vi consentono di soffiare adeguatamente nell’ etilometro, portate sempre con voi un certificato medico, oppure producetelo nell’ eventuale giudizio;
Se gli agenti non hanno con loro l’alcoltest e vi chiedono di seguirli alla caserma più “vicina” che si trova a 30 chilometri di distanza, potete rifiutarvi di seguirli, senza incorrere in alcuna sanzione;
Se vi viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza senza accertamento strumentale, controllate bene che gli elementi sintomatici che vi vengono contestati corrispondono alla soglia alcolemica così come delineata dalla tabella del Ministero della salute riportata in questo volume;
Se l’alcoltest vi è stato fatto mentre eravate alla guida della bicicletta, la patente di guida dell’auto non può essere sospesa;
Alcuni farmaci contro l’asma, ernia iatale e il raffreddore possono incidere sul livello di alcol nel sangue ed alterare l’esito dell’etilometro. La stessa regola vale per i collutori che contengono alcol.